(massima n. 1)
In tema di assegno di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74 (sostitutivo dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, la quale costituisce presupposto per il riconoscimento dell'assegno stesso, va riscontrata tenendo conto non soltanto dei redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali (atti a soddisfare, tramite alienazione, i bisogni del proprietario), e valutando se gli uni e gli altri siano o meno idonei alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che assuma rilievo lo stato di bisogno dell'avente diritto — il quale può essere economicamente autosufficiente — rilevando solo l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo, che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.