(massima n. 1)
In sede di determinazione dell'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, il giudice con riguardo alle condizioni economiche delle parti non deve limitarsi ad accertare se il coniuge richiedente disponga di mezzi sufficienti per le ordinarie esigenze di vita, ma deve comparare le situazioni economiche e ricercare un ragionevole equilibrio con la finalità di tutelare il coniuge che, a causa dello scioglimento del vincolo, patisce un apprezzabile deterioramento di vita. A tal fine è irrilevante la situazione che regolava il precedente regime di separazione — concretandosi nella dichiarazione dello stesso coniuge richiedente di essere autosufficiente e nella rinuncia all'assegno alimentare — perché la regolamentazione dei rapporti economici all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha finalità del tutto autonome e prescinde sia dalle convenzioni anteriori, sia da situazioni precedentemente accertate.