(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio a favore dell'ex coniuge che č il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.