(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialitą economiche, intese non solo come disponibilitą attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto all'assegno all'esito di una valutazione incentrata unicamente sull'analisi della situazione economica della richiedente, ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l'imposizione di un contributo a carico dell'obbligato).