(massima n. 1)
In tema di assegno di divorzio e di contributo per il mantenimento del figlio č legittima la statuizione del giudice del merito che disponga a carico dell'ex coniuge obbligato il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed a titolo di assegno divorzile, in quanto il sistema di individuazione e di aggiornamento dell'equo canone rende certa e facilmente valutabile monetariamente l'obbligazione.