(massima n. 2)
Il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione dell'assegno di divorzio, può disporre, ai sensi dell'art. 4, comma decimo, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che l'assegno decorra dalla data di notifica della domanda introduttiva anziché dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (di cessazione degli effetti civili) del matrimonio, ma non può fissare la decorrenza dell'assegno da un momento diverso, intermedio tra le suddette due date, nemmeno in considerazione di esigenze equitative, atteso che il conferimento al giudice di un potere discrezionale così ampio ed incisivo non appare giustificato dalla formulazione della norma, né dai relativi lavori preparatori.