(massima n. 1)
In tema di divorzio, la congruità dell'assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.); tuttavia, anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito, perché — nel fissare un importo dell'assegno di divorzio complessivamente inferiore a quello risultante dalla regolamentazione dei rapporti stabilita dalle parti in sede di separazione, sul duplice rilievo che non era stata raggiunta la prova che il reddito dell'obbligato fosse rimasto invariato rispetto all'epoca della separazione e che la beneficiaria aveva preferito dedicarsi ad una attività lavorativa part-time — non aveva adeguatamente considerato il fatto che l'obbligato era titolare di un patrimonio immobiliare di rilevante ammontare, né aveva valutato se il ricorso al part-time fosse frutto di una libera scelta o non piuttosto imposto dalle circostanze).