(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 74 del 1987, l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge trova presupposto nell'inadeguatezza dei suoi mezzi economici a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, avendo il fine di porre in adeguata misura rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronunzia di divorzio. Sicché, l'emanazione della sentenza non definitiva prevista dall'art. 4, comma nono, della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 74 del 1987, comporta che l'assegno di divorzio debba essere successivamente quantificato con riferimento al momento di tale decisione, che la sentenza definitiva è destinata ad integrare con la liquidazione dell'assegno, salve da un lato (ove ne sussistano valide ragioni) l'eventuale pronuncia della sua retroattività dal momento della domanda e, dall'altro, le eventuali modifiche dell'assegno a far tempo dai documentati mutamenti delle condizioni economiche delle parti sopraggiunti in corso di causa.