(massima n. 1)
L'assegno divorzile — nella disciplina introdotta dall'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898 — ha carattere esclusivamente assistenziale, sicché deve essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, legate alla invocata applicazione del criterio compensativo e/o del criterio risarcitorio e/o della durata del matrimonio, essendo tutti questi criteri applicabili soltanto per quantificare l'assegno dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati, cioè che non disponga di mezzi idonei a conservare un tenore di vita simile a quello avuto in costanza di matrimonio.