(massima n. 2)
A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha innovato la normativa di cui all'art. 5 legge 1 dicembre 1970, n. 898, attribuendo all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, il richiedente deve fornire la prova della mancanza di mezzi economici che gli permettano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza che a tale fine possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice.