(massima n. 1)
Nella disciplina introdotta con l'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, l'assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilitā di cui possa disporre) a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Detto assegno, pertanto, č diretto ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche esistenti in costanza di matrimonio, non giā ad assicurare i vantaggi derivanti dalla possibilitā di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge, successivi alla cessazione della convivenza.