(massima n. 1)
In tema di assegno divorzile, il criterio di determinazione della relativa entità in funzione «del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» ha riferimento al tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi percepiti, sì che la preesistenza del detto tenore di vita deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della semplice allegazione di tali redditi da parte del coniuge istante per l'assegnazione.