(massima n. 1)
Atteso che la concessione dell'assegno divorzile trova presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, correttamente il giudice del merito, cui spetta il relativo accertamento, ravvisa il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza dal divorzio in caso di assenza di stabili fonti di sostentamento per il coniuge istante, rimanendo ininfluenti al riguardo la generica ed astratta possibilitą dello stesso di procurarsi lavori saltuari, l'allegazione di poter ricevere contributi al sostentamento da parte dei figli, il non aver chiesto un assegno in sede di separazione, nonché l'esistenza di trattenute sulla pensione dell'ex coniuge per pregressi inadempimenti all'obbligo di mantenimento di un figlio minore, non incidendo tali circostanze sul diritto all'assegno.