(massima n. 2)
Il carattere assistenziale dell'assegno divorzile determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Ne consegue che il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, e del relativo stile di vita adottato «manente matrimonio», nonché l'attuale situazione economica. Correttamente, pertanto, il giudice di merito, in mancanza di prova da parte del richiedente, fa riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.