(massima n. 1)
In tema di assegno divorzile, la titolaritą, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un'integrazione dell'assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell'ex coniuge. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato l'assegno di divorzio nella stessa misura gią erogata dall'onerato come contributo al mantenimento del coniuge sin dall'epoca della separazione).