(massima n. 1)
Nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 898/70, come modificato dall'art. 10 della legge 74/87, l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilitą di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo, si sia risolto positivamente e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso. Nel compimento di tale indagine, il tenore di vita goduto durante il matrimonio al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, č quello offerto dalle potenzialitą economiche dei coniugi non gią quello tollerato o subito o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizioni di redditi personali residui.