(massima n. 1)
In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1978, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che č quello offerto dalle potenzialitą economiche dei coniugi, e non gią allo stile di vita concretamente condotto in base a scelte di rigore caratterizzate da "self-restrainment".