(massima n. 1)
Le disposizioni della L. n. 898 del 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio spiegano i propri effetti anche in relazione ai matrimoni precedentemente celebrati, anche se concordatari, in qualunque tempo contratti, in applicazione del principio della immediata operatività dello ius superveniens sui rapporti non esauriti, senza che ciò importi l'efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare gli effetti del rapporto matrimoniale in corso senza incidere sul fatto generatore di esso.