(massima n. 1)
In tema di divorzio, la condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore a quindici anni, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale, legittima di per sé l'altro coniuge a proporre ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 1, lett. a), della L. 1 dicembre 1970, n. 898, mentre restano prive di effetto le modifiche della pena su cui si è formato il giudicato, che possano intervenire come conseguenza di provvedimenti di clemenza di qualsiasi natura, atteso che la ragione della norma è costituita dal disvalore morale e sociale riversato sul coniuge da quel tipo di condanna, che rende il vincolo matrimoniale, presumibilmente, non tollerabile.