(massima n. 1)
Quando nel giudizio diretto ad ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio l'attore faccia valere, quale presupposto per ottenere il divorzio, una sentenza di separazione personale emessa da un giudice straniero, la domanda che cosė si propone non mira a costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che la sentenza straniera ha determinato, ma ad esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, con la conseguenza che si č al di fuori dell'ambito della delibazione della sentenza straniera, in via principale o incidentale, disciplinata dagli artt. 796 e seguenti c.p.c.