(massima n. 1)
Nei giudizi di divorzio, l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte; pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione. (Nella fattispecie la ricorrente, contumace in primo grado, aveva per la prima volta proposto l'eccezione di riconciliazione in fase di appello con conseguente e confermata declaratoria d'inammissibilità da parte del giudice di secondo grado).