(massima n. 1)
Nella disciplina della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970, la cui interruzione deve essere eccepita dalla parte convenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza del merito che aveva negato l'effetto interruttivo della separazione alla riunione dei coniugi ritenendo non provata l'eccezione della convenuta).