(massima n. 1)
Poiché per l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la violazione dell’obbligo di fermarsi è sanzionata diversamente secondo che si sia trattato di incidente con danno alle sole cose o di incidente con danno alle persone, qualora il fatto sia stato commesso sotto l’impero del codice della strada abrogato, è indispensabile stabilire se l’incidente abbia prodotto danno alle sole cose ovvero alle persone giacché, nella prima ipotesi, la non ottemperanza all’obbligo di fermarsi costituisce un comportamento per il quale ormai è applicata una semplice sanzione amministrativa, il che comporta, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, c.p., l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non è previsto come reato».