(massima n. 1)
Poiché l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall’incidente stesso.