(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dellassistenza occorrente in caso di incidente, di cui allart. 189, comma settimo, C.d.s., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dallincidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dellintegritą fisica.