(massima n. 1)
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso. (Nella fattispecie l’arresto era avvenuto a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale).