(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale — in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento — effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l’arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all’art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all’art. 189 comma quarto (violazione del l’obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti.