(massima n. 1)
Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento.