(massima n. 1)
Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale. (Fattispecie in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).