(massima n. 1)
La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, all’evidenza, una misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti.