(massima n. 1)
Il potere del Prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall’art. 223 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — come sostituito dall’art. 120, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 — prescinde dalla procedibilità dell’azione penale e quindi dalla presentazione della querela, com’è desumibile sia dalla scansione dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto tale deve procedere l’accertamento del reato e della procedibilità dell’azione penale (vedi Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 170).