(massima n. 1)
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne consegue che il provvedimento di cui si tratta non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari