(massima n. 1)
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dallart. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dellart. 444 c.p.p., infatti, č equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna e alla sospensione e alla revoca della patente, configurate come sanzioni amministrative accessorie, non č applicabile il divieto sancito dallart. 445 c.p.p. relativo alle pene accessorie.