(massima n. 1)
Nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine impartito dalla Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida in conseguenza della sospensione del documento — disposta per essere risultata, in sede di accertamento sanitario per la conferma o la revisione della patente, la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida — è configurabile il reato di cui all’art. 650 c.p.: trattasi infatti di inosservanza di un provvedimento con il quale l’autorità pubblica (la Direzione Generale della Motorizzazione Civile) impone al titolare della patente una particolare condotta commissiva a tutela della sicurezza della circolazione e dell’ordine pubblico, legittimamente emanato — più per ragioni di «sicurezza pubblica» che di «giustizia» — per l’assolvimento del compito istituzionale di prevenzione di illeciti amministrativi o di reati e, più in generale, di prevenzione del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.