(massima n. 1)
Il giudice ordinario che esercita la giurisdizione nei confronti dei militari per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, può altresì applicare, ai sensi dell’art. 222 cod. della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida militare.