(massima n. 1)
L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162-bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice — trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale — ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.