(massima n. 1)
In materia di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell’analogia, risultanti dall’art. 11 legge 689/1981, comportano l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, nonostante il sopravvenire di legge più favorevole, con l’ulteriore conseguenza che l’abrogazione della norma da applicare (nella specie, art. 8, terzo comma, legge 132/1987, in tema di responsabilità del proprietario di veicolo e del titolare di autorizzazione al trasporto per non aver impedito l’illecita circolazione di un veicolo, abrogato dall’art. 231 del d.lgs. 285/1992, contenente il nuovo codice della strada) non può condurre all’interpretazione della stessa in senso favorevole al contravventore se a tale interpretazione non possa pervenirsi con i normali criteri ermeneutici.