(massima n. 1)
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, l’inosservanza dell’ordine di presentarsi in ufficio al fine di fornire informazioni in ordine alla disponibilità materiale di un autoveicolo colto in circolazione non regolare, impartito all’intestatario del mezzo dalla Polizia stradale anteriormente alla normativa introdotta dal nuovo codice, non è più punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., dal momento che l’art. 180 cod. strad. sanziona detta inottemperanza con sanzione amministrativa pecuniaria. Tale nuova sanzione, in mancanza di una disposizione transitoria analoga a quella dettata dall’art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che deroga al principio di legalità sancito per gli illeciti amministrativi dall’art. 1 della legge medesima, non ha però efficacia retroattiva e, quindi, non si applica alle violazioni poste in essere anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice stradale, onde non può essere disposto l’invio degli atti al comando di polizia che ha provveduto alla contestazione della contravvenzione, previsto dall’art. 220 del codice stradale.