(massima n. 1)
Il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso la giurisdizione del giudice penale sull’accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all’omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell’auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).