(massima n. 1)
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione appartiene in via generale, come si deduce dal principio di simultaneus processus previsto dallart. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata gią disposta dal prefetto).