(massima n. 1)
In tema di depenalizzazione dei reati minori, il principio fissato dagli artt. 100 e 101 del d.lgs. 507/1999 i quali prevedono che nel caso di procedimenti definiti anteriormente allentrata in vigore della nuova legge restano eseguibili le pene accessorie relative alle violazioni depenalizzate, se ancora applicabili come sanzioni amministrative accessorie, va esteso, per esigenze di ragionevolezza, anche alle sanzioni accessorie che avevano sin dallinizio natura amministrativa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la revoca della condanna penale inflitta per il reato, poi depenalizzato, di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione di validitą della patente, previsto dallart. 218, sesto comma, cod. strad., non facesse venir meno leseguibilitą della revoca della patente, gią prevista originariamente come sanzione amministrativa accessoria per il detto reato).