(massima n. 1)
Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 e ss. cod. strad.