(massima n. 1)
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.