(massima n. 1)
In caso di rigetto dell’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la sentenza di condanna dell’opponente al pagamento di una somma superiore a quella prestata, quale cauzione, all'atto del deposito del ricorso costituisce, ai sensi dell’art. 204-bis, sesto comma, cod. strada, il titolo esecutivo in base al quale procedere alla riscossione coattiva, sicché la P.A. non può procedere esecutivamente in forza dell’originario verbale di accertamento.