(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, nell’ipotesi in cui il trasgressore proponga ricorso al Prefetto, quest’ultimo, ove non ritenga di procedere ad archiviazione degli atti, è tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 codice della strada; l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del suddetto termine rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, annullabile.