(massima n. 1)
Al procedimento amministrativo, in quanto serie di atti e di operazioni tra loro coordinati che, attraverso l’adozione di un atto finale hanno come scopo il perseguimento dell’interesse della collettività, in virtù del principio del tempus regit actum le norme sopravvenute che ne modificano la disciplina sono applicabili alla fase ed all’atto compiuto allorché la norma sopravvenuta sia entrata in vigore e non sono, invece, applicabili ai procedimenti già conclusi, ovvero in riferimento ai quali sia stato già emanato l’atto conclusivo, o sia maturato il termine entro il quale questo doveva essere adottato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all’ordinanza del prefetto che irroga la sanzione amministrativa per la violazione dei precetti del codice della strada fosse applicabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 204, c. 1 c.d.s., nel testo modificato dall’art. 68, c. 4, L. 488/99 — non rilevando ratione temporis, la successiva sua modifica ex art. 18, L. 340/00 — in quanto, alla data di emanazione del provvedimento non era maturato il termine più breve del testo previgente della norma).