(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall’art. 204 del codice della strada, entro il quale questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere ordinanza-ingiunzione, si riferisce alla sola emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, non essendo previsto che entro il medesimo termine ne risulti altresì effettuata la notificazione all’interessato, quest’ultima costituendo attività ulteriore, non necessaria ai fini della giuridica esistenza e validità dell’atto amministrativo, eseguibile finché il procedimento non sia prescritto ex art. 28 legge n. 689 del 1981.