(massima n. 1)
Poiché il giudizio d’opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all’autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d’opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell’infrazione di cui all’art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell’art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).