(massima n. 1)
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo risolvendosi semplicemente nell’esposizione dei criteri seguiti dall’autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell’atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, ove l’opponente si sia limitato a lamentare l’eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (trattandosi anche di valutazione conforme al criterio normativamente stabilito in via generale dall’art. 203, terzo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per gli illeciti previsti dal nuovo codice della strada).