(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 142-bis, primo comma, d.P.R. 393/1959 (previgente cod. strad.), nel testo di cui all’art. 24 legge 24 marzo 1989, n. 122 (ed ora dall’art. 203, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso.